Legge di calibrazione per i contatori di acqua e calore

Legge di calibrazione per i contatori di acqua e calore

In Germania, la calibrazione è obbligatoria. Questo obbligo è sancito dalla Legge sulla misurazione e la calibrazione (MessEG) nella versione del 25.07.2013 (Gazzetta ufficiale federale I p. 2722), modificata da ultimo l’11.04.2016 (Gazzetta ufficiale federale I p. 718) e nell’Ordinanza sulla misurazione e la calibrazione (MessEV) dell’11.12.2014 (Gazzetta ufficiale federale I p. 2010), modificata da ultimo il 10.08.2017 (Gazzetta ufficiale federale I p. 3098), che si basa su di essa.
Lo scopo di questa legge è quello di proteggere il consumatore quando acquista beni misurabili in commercio.

Per transazioni commerciali si intende l’utilizzo di dispositivi di misurazione con cui vengono fatturati i costi di riscaldamento, acqua calda e acqua fredda. La base per la fatturazione è la lettura del contatore. Tutti gli strumenti di misura utilizzati in azienda devono essere calibrati.

Un organismo notificato, come il Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), verifica se uno strumento di misura soddisfa i requisiti legali. Tra le altre cose, vengono verificate l’accuratezza e la stabilità della misurazione. L’omologazione è certificata da una specifica certificazione. Tutti i dispositivi di misurazione di questo tipo devono essere conformi alle caratteristiche qui descritte.

Prima di poter utilizzare un dispositivo di misurazione, è necessario calibrarlo. Ciò significa che lo strumento di misura viene regolato in condizioni definite con precisione e controllato per verificare la conformità con i limiti di errore di calibrazione.

In passato, tutti gli strumenti di misura in Germania venivano calibrati dagli uffici di taratura o dai centri di prova approvati dallo Stato. Nel corso dell’armonizzazione in Europa, è stata creata una Direttiva europea sugli strumenti di misura (MID) che consente ai produttori di dichiarare la conformità dei dispositivi stessi. La dichiarazione di conformità è considerata equivalente a una calibrazione. Affinché un produttore possa dichiarare la conformità delle sue apparecchiature, deve sottoporsi alla certificazione di un Organismo Notificato (ad esempio, il PTB). In questa certificazione, viene controllato il sistema di gestione della qualità del produttore e si verifica inoltre se il produttore è in grado di produrre e calibrare gli strumenti di misura con le precisioni richieste. Gli audit annuali garantiscono una qualità costante.

In Germania, il MessEV regola la durata di utilizzo di un dispositivo di misurazione. La validità della calibrazione (periodo di calibrazione) è di 5 anni per i contatori di calore e di acqua calda e di 6 anni per i contatori di acqua fredda. Il periodo di calibrazione inizia alla fine dell’anno in cui lo strumento di misurazione è stato calibrato. Ciò significa che un contatore di calore calibrato nell’aprile 2018, ad esempio, deve essere sostituito entro la fine del 2023.

E per il mercato Italiano?

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 che definisce la nuova disciplina attuativa della normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio, tra cui i contatori di energia termica. Tale provvedimento prevede che i titolari degli strumenti di misura, ossia il proprietario dello strumento di misura oppure il soggetto che è responsabile dell’attività di misura, devono:

a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio e di fine utilizzo degli strumenti;

b) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza. Le suddette prescrizioni riguardano anche le imprese che ricoprono il ruolo di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi del DPR 74/2013.

Tuttavia, non è stata ancora chiarito da parte del legislatore Italiano, l’eventuale esclusione dei sotto-contatori dalle verifiche periodiche. Nel caso ci fossero sviluppi, tornate a visitare il nostro sito per ulteriori informazioni o contattate i nostri collaboratori per maggiori dettagli.

COME POSSO SAPERE SE IL MIO DISPOSITIVO È CALIBRATO?

Su ogni dispositivo calibrato viene apposto un marchio di conformità. Questa marcatura include:

  • un marchio CE
  • l’anno in cui lo strumento di misura è stato fabbricato
  • il numero dell’organismo notificato che esegue gli audit di qualità presso i locali del produttore
  • il numero dell’omologazione

In generale, il periodo di calibrazione inizia con l’anno di marcatura. In casi eccezionali, tuttavia, può anche accadere che i dispositivi non vengano immessi sul mercato fino all’anno successivo. Il periodo di calibrazione inizia successivamente e deve essere documentato dalla bolla di consegna originale del produttore, compresi i numeri di serie.

REATI NORMATIVI (valido in Germania)

Chiunque utilizzi intenzionalmente o per negligenza dispositivi non calibrati nelle transazioni commerciali commette un reato amministrativo. Questo può essere punito con multe fino a 10.000 euro, in conformità con la Legge sulle Misure (§60 Paragrafo 2).

OBBLIGHI DELL’UTENTE (valido in Germania)

  • L’obbligo di notifica stabilisce che i seguenti dati devono essere riportati sul sito web www.eichamt.de entro 6 settimane dalla messa in servizio:
  • il tipo di unità
  • produttore
  • la designazione del tipo
  • l’anno di calibrazione
  • l’indirizzo dell’utente
  • Si assicuri che la fatturazione venga effettuata solo con apparecchiature calibrate e che le apparecchiature vengano sostituite con altre nuove prima della scadenza del periodo di calibrazione.

Contatto
Nico Hartig
Ing. Dipartimento metrologico
Engelmann Sensor GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 24-28
69168 Wiesloch-Baiertal
Tel.: +49 6222 98 00 594
Fax: +49 6222 98 00 50
E-mail: n.hartig@engelmann.de
Internet: http://www.engelmann.de

Ulrich Kunstein
Dipl. Ing. Capo del Dipartimento metrologico
Engelmann Sensor GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 24-28
69168 Wiesloch-Baiertal
Tel.: +49 6222 98 00 46
Fax: +49 6222 98 00 50
E-mail: u.kunstein@engelmann.de
Internet: http://www.engelmann.de

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